Ieri l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione l’applicativo per presentare la domanda di rottamazione dei ruoli di cui all’art. 1 commi 231 e ss. della L. 197/2022.
Per effetto della rottamazione dei ruoli sarà possibile stralciare tutti gli interessi compresi nei carichi, le sanzioni amministrative, gli interessi di mora e gli aggi di riscossione.
Dal punto di vista procedurale:
- entro il 30 aprile 2023 va trasmessa la domanda di rottamazione con cui si indica il numero di rate in cui si intende pagare il debito (massimo 18) e ci si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti;
- entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida gli importi da versare, al netto di quelli già pagati e di quelli stralciati ex art. 1 commi 222 e ss. della L. 197/2022 (si tratta dello stralcio automatico dei ruoli 2000-2015 sino a 1.000 euro). Vengono altresì indicate le scadenze delle singole rate;
- entro il 31 luglio 2023, vanno pagati tutti gli importi o la prima rata.
Rientrano nella rottamazione i carichi, principalmente tributari e contributivi, affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se non fosse ancora stata notificata la cartella di pagamento. Occorre quindi avere riguardo alla consegna del ruolo o alla data di trasmissione del flusso di carico.
I ruoli delle Casse di previdenza private rientrano nella rottamazione solo se l’ente previdenziale ha deliberato in questo senso entro fine gennaio, con le modalità di legge.